Immigrazione

Dossier Statistico Immigrazione


Il punto sulla regolarizzazione


Le principali novità della legge Bossi-Fini


Prime Informazioni sulla Bossi-Fini

1) Lo straniero può dirsi regolare solo se:
a) sia entrato in Italia attraverso un valico di frontiera,
b) sia munito di un regolare visto d’ingresso rilasciato da una delle nostre rappresentanze diplomatiche, per uno dei motivi previsti dalla legge.
In mancanza di visto apposto all’interno del passaporto lo straniero è e resta "clandestino", anche qualora disponga di un alloggio o addirittura abbia la disponibilità all’assunzione da parte di un datore di lavoro.
2) Gli stranieri che entrano in Italia
- Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia tutti gli stranieri devono presentarsi alla Questura della Provincia dove intendeno risiedere per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno corrispondente al motivo dell’ingresso.
Scaduti gli otto giorni lavorativi, se non hanno la ricevuta dell'avvenuta richiesta devono uscire dall'Italia.
Tutti gli stranieri che non hanno fatto richiesta o non hanno ottenuto il permesso di soggiorno devono lasciare l'italia.
Per ottenere il permesso di soggiorno va dimostrata:
- la disponibilità di un reddito, proprio o del familiare convivente
- una idonea situazione alloggiativa.
Tali requisiti vanno dimostrati nuovamente alla scadenza del permesso di soggiorno per ottenerne il rinnovo;
Ma il visto turistico non basta?
Può avere durata massima di 3 mesi, non è rinnovabile né convertibile; ciò significa che, una volta scaduto, lo straniero deve lasciare l’Italia, se si trattiene diventa "clandestino" senza nessuna possibilità di regolarizzazione e pertanto rischia l’espulsione.
Per quanto riguarda ogni forma di accoglienza che comporti il pernottamento dello straniero, è necessario:
1) enunciare la presenza dello straniero alla Questura entro le 48 ore dal suo arrivo (in caso di mancata denuncia si incorre in una sanzione amministrativa);
2) non percepire alcun contributo economico, nemmeno come rimborso di spese, o di carattere simbolico;
3) verificare che lo straniero si trovi in una effettiva situazione di bisogno, che giustifichi un’attività di soccorso e assistenza di carattere umanitaria;
4) non promettere né garantire, né rendersi disponibili in alcuna forma ad una futura accoglienza per stranieri che si trovino ancora all’estero e che intendano fare ingresso nel nostro paese senza disporre di visto di ingresso.
Modalità di ingresso in Italia per motivo di lavoro
A) Richiesta nominativa
Il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve:
1) presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.
N.B.deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
N.B.Le condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
2) Il datore di lavoro deve corredare l’autorizzazione al lavoro, con il nulla osta provvisorio da richedersi alla questura competente.
3) Il datore di lavoro invia l'autorizzazione al lavoro corredata di nulla osta al lavoratore extracomunitario subordinato il quale si munisce del visto rilasciato dai consolato italiano presso lo Stato di origine ai fini dell'ingresso in Italia.
N.B. Il visto deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
B) Iscrizione alle liste presso le Ambasciate
Dal 16 maggio i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro saranno rilasciati su richiesta di lavoratori residenti all’estero iscritti in apposite liste che dovrebbero essere predisposte dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione.